Art. 1
In vigore dal 10 mag 1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - FORTE - PANDOLFI - GORIA - BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;162#art-1