Art. 5
LEGGE 2 maggio 1983, n. 156
In vigore dal 2 mar 1986
La regione determina le modalità e le procedure per la erogazione dei contributi sulla base dei principi previsti allo stesso fine dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e, in particolare, sulla base dei criteri direttivi di cui al presente articolo.
Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazioni, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire o dichiarate inagibili a seguito del movimento franoso, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento alla data del 13 dicembre 1982, sia a titolo individuale sia in forma cooperativa, può essere assegnato:
1) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale non superiore all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi;
2) per le ulteriori unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui al precedente numero 1), un contributo in conto capitale non superiore al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sulla residua spesa così determinata, un contributo costante per la durata di 20 anni nel limite massimo dell'8 per cento annuo. Detto contributo viene corrisposto anche se gli interessati non contraggono mutuo ed è cedibile. Il contributo in conto capitale può essere elevato fino al 50 per cento qualora il proprietario si impegni a dare l'immobile in locazione agli aventi diritto inclusi nella graduatoria comunale.
La regione, nell'ambito dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1, può integrare i contributi di cui al punto 2) del precedente comma nei casi in cui concorrano motivi socialmente rilevanti, secondo criteri e modalità stabiliti con legge regionale.
La spesa ammissibile a contributo è determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata, ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensioni pari alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario o del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare all'epoca della frana, alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative.
La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare può essere stabilita nella misura massima di 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.
Sono altresì ammesse a contributo, fino ad un massimo del 25 per cento del costo dell'alloggio determinato nei modi innanzi specificati, le spese per la ricostruzione delle pertinenze e delle superfici utili per il ricovero degli animali e degli attrezzi, nonchè per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, andate distrutte o demolite a seguito dell'evento franoso.
Per le pertinenze agricole il contributo può essere elevato fino al 50 per cento qualora il proprietario sia diretto coltivatore.
Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui al precedente quarto comma, al proprietario può essere assegnato per la ricostruzione di tutto o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo costante per la durata di 20 anni nel limite massimo dell'8 per cento annuo, nel rispetto di quanto disposto dal precedente secondo comma e nel limite massimo della spesa necessaria.
Detto contributo viene corrisposto anche se gli interessati non contraggono mutuo ed è cedibile.
Nessun ulteriore contributo può essere erogato per la parte di superficie eccedente i 200 metri quadrati.
Gli aventi diritto ai contributi di cui al numero 1) del precedente secondo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.
Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo limitatamente alla prima unità immobiliare, possono
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rinunciare al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nel territorio del comune di Ancona
semprechè non si sia provveduto, neppure parzialmente, all'erogazione dei contributi per la ricostruzione
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Il relativo importo sarà depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e vincolato a favore del venditore dell'alloggio.
La disciplina degli interessi bancari è regolata secondo le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Le aree di sedime e gli immobili dichiarati inagibili di proprietà privata situati nella zona della frana, secondo il perimetro fissato con decreto del Presidente della regione Marche, sono acquisiti al patrimonio del comune nei casi in cui i proprietari abbiano ricevuto in proprietà un alloggio costruito dal comune o abbiano usufruito dello specifico contributo per la ricostruzione o abbiano optato per la utilizzazione della somma di pari importo per l'acquisto di un nuovo alloggio.
Storico versioni
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