Art. 8
LEGGE 29 aprile 1983, n. 167
In vigore dal 25 mag 1983
Legittimazione alla richiesta del beneficio
Il beneficio dell'affidamento in prova può essere richiesto dal condannato, dai suoi prossimi congiunti o dal difensore nonchè proposto dal comandante dello stabilimento militare di pena, sentito il parere di una commissione composta da un rappresentante del comando dello stabilimento predetto, dal medico militare, da un esperto tra quelli di cui al precedente articolo 7 e dall'educatore.
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