Art. 4

LEGGE 26 aprile 1983, n. 136

In vigore dal 27 gen 1991
1. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza dei detersivi alle prescrizioni in materia di biodegradabilità dei tensioattivi, provvedendo nelle stesse forma agli eventuali aggiornamenti
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1983-04-26;136#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo