Art. 20
In vigore dal 20 ott 1983
Sono autorizzate le spese di lire 200 miliardi e di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, per la concessione del concorso negli interessi, rispettivamente, sui prestiti agrari di esercizio e sui mutui di miglioramento fondiario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 61 della legge 7 agosto 1982, n. 526.
Per la realizzazione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di progetti di forestazione industriale produttiva allo scopo di aumentare a breve termine la produzione legnosa forestale nazionale, promuovere una stabile e qualificata occupazione di mano d'opera forestale e favorire una più utile destinazione produttiva di terreni agricoli e forestali marginali, è altresì autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983.
Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all' della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere, per l'esercizio 1983, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Si applica il secondo comma dell'articolo 60 della legge 7 agosto 1982, n. 526.
Per gli interventi di competenza nazionale di cui all', lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata per l'anno 1983 l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 7-11 ottobre 1983, n. 307 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1983, n. 288) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1983-04-26;130#art-20