Art. 2
In vigore dal 30 apr 1983
Per l'esercizio 1983, le facoltà di cui agli della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.
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