Art. 14

In vigore dal 30 apr 1983
Per le finalità di cui all'articolo 54 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è auto" rizzata, per l'anno 1983, un'assegnazione straordinaria di lire 850 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, da erogarsi secondo i criteri di cui al medesimo articolo 54.
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