Art. 4

In vigore dal 15 feb 1983
Le disposizioni contenute nell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 febbraio 1983 PERTINI FANFANI - FORTE Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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