Art. 1
In vigore dal 30 gen 1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879, recante proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali, con le seguenti modificazioni:
L' è sostituito dal seguente:
"Il termine del 30 novembre 1982 previsto dall' del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1982, n. 461, è prorogato al 28 febbraio 1983".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 gennaio 1983
PERTINI
FANFANI - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-28;16#art-1