Art. 1
In vigore dal 30 gen 1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 gennaio 1983
PERTINI
FANFANI - FORTE
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-28;15#art-1