Art. 2
In vigore dal 5 mar 1983
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all', paragrafo 2, della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 gennaio 1983
PERTINI
FANFANI - COLOMBO - FORTE - CASALINUOVO - CAPRIA - DI GIESI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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