Convenzione
Art. 3
Definizioni generali
In vigore dal 5 mar 1983
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(Definizioni generali)
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Finlandia" designa la Repubblica finlandese e, se usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica finlandese, nonché le zone adiacenti alle acque territoriali della Repubblica finlandese nelle quali, ai sensi della legislazione finlandese, possono essere esercitati i diritti della Finlandia concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane le quali, ai, sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia concernenti il fondo ed il sottosuolo marino nonché le loro risorse naturali;
c) le espressioni a uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Finlandia o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine "nazionali" designa:
i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente:
i) l'espressione "autorità competente" designa:
i) per quanto concerne la Finlandia, il Ministero delle finanze o un suo rappresentante autorizzato;
ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;38#art-c-3