Art. 2

In vigore dal 23 gen 1983
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'accordo stesso e con efficacia retroattiva dalla data in cui il quartiere generale dell'Organizzazione avrà iniziato effettivamente la sua attività sul territorio italiano, salvo per quanto concerne la non imponibilità all'IVA relativa alle cessioni di cani effettuate nei confronti della Forza multinazionale e osservatori nel territorio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1982 PERTINI FANFANI - COLOMBO - ROGNONI - DARIDA GORIA - FORTE - LAGORIO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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urn:nir:stato:legge:1982-12-29;968#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982. — Testo vigente | Portale Normativo