Art. 2

In vigore dal 23 gen 1983
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di lettere. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1982 PERTINI FANFANI - COLOMBO - LAGORIO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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urn:nir:stato:legge:1982-12-29;967#art-2

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