Art. 1
In vigore dal 30 dic 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, con le seguenti modificazioni:
All', al secondo comma, le parole: "di intesa con le regioni interessate" sono sostituite con le altre: "sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con le necessità dell'emergenza";
All'articolo 2:
sono soppresse le seguenti parole: "i residui delle assegnazioni del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché";
è aggiunto il seguente comma:
"Al Fondo per la protezione civile viene altresì assegnata la somma di lire 80 miliardi";
L'articolo 3 è sostituito con il seguente:
"Per gli adempimenti di cui al presente decreto è autorizzato l'impiego di personale civile e militare dello - Stato, nei limiti di quaranta unità, dille qualifiche dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Il personale civile è collocato fuori ruolo, il personale militare con grado di generale o colonnello e gradi corrispondenti non è computato nei contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e quello di grado inferiore a colonnello, ivi compresi i sottufficiali, è collocato in soprannumero nell'organico del rispettivo ruolo e grado";
L'articolo 4 è sostituito con il seguente:
"Le somme prelevate dal Fondo di cui al precedente sono reintegrate dal Ministero del tesoro nell'ambito degli esercizi 1983 e 1984, con apposite norme da inserire nella legge di bilancio, sulla base di rendiconti presentati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile entro l'anno 1984";
Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis. - All'onere di lire 80 miliardi previsto al secondo comma del precedente articolo 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 75 miliardi, l'accantonamento di cui alla voce "Interventi in favore del settore della grande viabilità" e quanto a lire 5 miliardi quello di cui alla voce "Razionalizzazione della rete distributiva".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1982
PERTINI
FANFANI - GORIA -
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-12-23;938#art-1