Art. 2
In vigore dal 23 dic 1982
L'adempimento dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva da parte degli importatori di prodotti petroliferi e dell'obbligo di integrazione delle scorte stesse previsto dall' della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è differito al 30 settembre 1983.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 dicembre 1982
PERTINI
FANFANI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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