Art. 1

In vigore dal 2 dic 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 695, recante differimento del termine previsto dall'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 novembre 1982 PERTINI SPADOLINI - DARIDA - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-11-29;882#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 695, concernente differimento del termine previsto dall'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304. — Testo vigente | Portale Normativo