Art. 2

In vigore dal 26 nov 1982
Sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 luglio 1982, n. 453, non convertito in legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 novembre 1982 PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA - LA MALFA - SCHIETROMA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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