Art. 1

In vigore dal 25 set 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi già degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 settembre 1982 PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, concernente ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi gia' degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331. — Testo vigente | Portale Normativo