Art. 3
LEGGE 14 agosto 1982, n. 610
In vigore dal 10 set 1982
(Compiti e ordinamento dell'AIMA)
Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal CIPAA in conformità a quanto previsto dall', l'AIMA:
a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, secondo quanto previsto dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agricolo-alimentari, ivi compresi i mangimi, e i prodotti della distillazione vitivinicola, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno nonchè alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali;
c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agricolo-alimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti sulla base di accordi internazionali per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri paesi; cura, altresì la esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla CEE;
d) eroga, avvalendosi dei mezzi derivanti dalla propria gestione finanziaria, in relazione all'andamento del mercato interno e alle disponibilità provenienti in via prioritaria dal Mezzogiorno e dalle altre aree svantaggiate considerate tali dalla normativa comunitaria, prodotti agro-alimentari a paesi in via di sviluppo, individuati d'intesa con il Ministero degli affari esteri, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la nutrizione;
e) cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili, disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per tali attività l'AIMA può avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata anche pluriennale;
f) in relazione ai compiti di cui alla lettera c), fa parte, insieme all'Istituto nazionale della nutrizione, del Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo istituito con l'articolo 7 della legge 9 febbraio 1979, n. 38;
g) in presenza di gravi turbative del mercato dei fertilizzanti determinanti rilevanti difficoltà di approvvigionamento da parte delle imprese agricole, cura, su specifiche autorizzazioni del CIPAA, operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di tali prodotti, per il loro stoccaggio ed immissione regolata sul mercato, alle condizioni stabilite dallo stesso CIPAA;
h) esplica gli altri compiti ad essa demandati dalle leggi.
L'ordinamento ed il funzionamento dell'AIMA sono disciplinati in modo da garantire la maggiore snellezza e flessibilità organizzativa, contabile e finanziaria, dallo statuto-regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, con l'osservanza di quanto disposto dagli articoli seguenti, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 5.
In particolare lo statuto-regolamento determina la struttura organizzativa della Azienda e le attribuzioni dei compiti degli organi e degli uffici e disciplina le funzioni del direttore generale e degli altri dirigenti.
Il direttore generale dell'AIMA, che è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è preposto alla direzione operativa dell'azienda nel rispetto ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione; sovrintende alla organizzazione dei servizi e ne è responsabile; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione; svolge per incarico di questo, salvo ratifica, determinati compiti di spettanza del medesimo in casi di urgenza.
Con lo statuto-regolamento si provvede altresì ad adeguare l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei compiti della sezione specializzata dell'AIMA per gli interventi nel settore del tabacco greggio, istituita con decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, ai principi e alle norme stabiliti dalla presente legge, nel rispetto delle esigenze di specializzazione e di decentramento dei servizi finora espletati dalla sezione.
Lo statuto-regolamento, in relazione ai criteri ed alle direttive di cui al secondo comma del presente articolo, determina altresì i necessari ed opportuni adattamenti alle norme di contabilità generale dello Stato per quanto concerne le procedure da seguire per l'attività contrattuale e l'aggiudicazione delle relative forniture, nonchè le procedure e le modalità di pagamento, i modi di prestazione delle cauzioni e della eventuale loro restituzione, tenuto anche conto della necessità di assicurare l'esecuzione degli interventi disposti dalla CEE in conformità ai tempi e alle modalità stabiliti dalla normativa comunitaria.
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