Art. 10

LEGGE 12 agosto 1982, n. 576

In vigore dal 15 ago 2012
Presidente Il presidente è scelto tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative interessanti l'attività assicurativa, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il presidente dura in carica cinque anni; può essere confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma. L'incarico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività. Se l'incarico è conferito a persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento. Al presidente è attribuita una indennità di carica nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.
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