Art. 8

LEGGE 12 agosto 1982, n. 569

In vigore dal 20 ago 1982
All'articolo 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma: "La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi la richiesta può essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale". La disciplina di cui al comma precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data della entrata in vigore della presente legge. La rubrica dell'articolo 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è così riformulata: "Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;569#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo