Art. 1
In vigore dal 17 ago 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, recante misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi, con le seguenti modificazioni:
Il titolo è sostituito con il seguente: Misure urgenti per la protezione civile";
All'articolo 2:
al quarto comma, le parole: "31 dicembre 1982" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 1983";
dopo il quarto comma, è inserito il seguente:
"Il Governo presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle presenti norme.";
al settimo comma, sono soppresse le parole: ", nei casi di necessità ed urgenza,".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 agosto 1982
PERTINI
SPADOLINI - LAGORIO - ZAMBERLETTI - ROGNONI - BARTOLOMEI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;547#art-1