Art. 1

In vigore dal 17 ago 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, recante misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi, con le seguenti modificazioni: Il titolo è sostituito con il seguente: Misure urgenti per la protezione civile"; All'articolo 2: al quarto comma, le parole: "31 dicembre 1982" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 1983"; dopo il quarto comma, è inserito il seguente: "Il Governo presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle presenti norme."; al settimo comma, sono soppresse le parole: ", nei casi di necessità ed urgenza,". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 agosto 1982 PERTINI SPADOLINI - LAGORIO - ZAMBERLETTI - ROGNONI - BARTOLOMEI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;547#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, recante misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi. — Testo vigente | Portale Normativo