Art. 3
LEGGE 12 agosto 1982, n. 531
In vigore dal 15 ago 1982
In deroga a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è autorizzato per gli anni finanziari 1982-87 un programma stralcio di interventi di viabilità di grande comunicazione avente carattere prioritario, secondo le indicazioni e i relativi stanziamenti previsti nel successivo titolo secondo.
Di tali interventi si terrà conto nella redazione del piano decennale di cui al precedente articolo 2.
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