Art. 14
LEGGE 12 agosto 1982, n. 531
In vigore dal 15 ago 1982
Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli della presente legge, la sospensione della costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e trafori, disposta dall'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, deve intendersi riferita ai soli lavori di primo impianto, con esclusione degli eventuali successivi interventi di adeguamento, tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessioni viarie e di raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio.
L'ANAS dovrà promuovere entro il 1983 le iniziative atte a conseguire al più presto l'unificazione degli attuali sistemi di esazione dei pedaggi, da parte delle società concessionarie interessate, allo scopo di assicurare, nel quadro di una organica e funzionale gestione della intera rete autostradale, la interconnessione diretta tra le diverse autostrade e tratti autostradali, con la conseguente eliminazione di barriere intermedie, per un costante adeguato miglioramento del servizio reso alla utenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;531#art-14