Art. 1
In vigore dal 29 ott 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Granducato del Lussemburgo sui servizi aerei tra i loro rispettivi territori, firmato a Roma il 24 gennaio 1980.
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