Convenzione

Art. 2

Imposte considerate

In vigore dal 29 ott 1982
Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Danimarca: 1) l'imposta erariale sul reddito (indkomstskatten til staten); 2) l'imposta comunale sul reddito (den kommunale indkomstskat); 3) l'imposta sul reddito a favore dei distretti di contea (den amtskornmunale indkomstskat); 4) i contributi per pensione di anzianità (folkepensionsbidragene); 5) l'imposta per la gente di mare (somandsskatten); 6) l'imposta speciale sul reddito (den særlige indkomstskat); 7) l'imposta a favore della chiesa (kirkeskatten); 8) l'imposta sui dividendi (udbytteskatten); 9) il contributo al fondo di malattia "giornaliera" (bidrag til dagpengefonden) e 10) l'imposta erariale sul patrimonio (formueskatten til staten) (qui di seguito indicate quali "imposta danese"). b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;745#art-c-2

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