Art. 67

In vigore dal 12 ago 1982
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 agosto 1982 PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA - LA MALFA - ALTISSIMO - MARCORA - NICOLAZZI - DARIDA - BODRATO - FORMICA - DI GIESI - BARTOLOMEI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526#art-67

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