Art. 38

In vigore dal 12 ago 1982
L' della legge 30 marzo 1981, n. 119, non si applica agli enti previdenziali autonomi di categoria e alle aziende pubbliche degli enti locali che non ricevono trasferimenti a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni o degli enti locali. Agli effetti delle disposizioni contenute negli della legge 5 agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 10 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non sono computabili le somme costituenti entrate della regione Sicilia a norma dell' dello statuto della regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o versate a norma dell' di detto statuto, nonchè quelle costituenti entrate proprie della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano. Alle somme anzidette non si applicano le disposizioni recate dagli della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.
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