Art. 3
In vigore dal 8 ago 1982
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo precedente o l'esecuzione della sentenza penale di condanna sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o dell'istanza di definizione e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non comunica al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari ai sensi del terzo comma dell', per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 agosto 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA - DARIDA - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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