Art. 1

LEGGE 2 agosto 1982, n. 528

In vigore dal 28 ago 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'esercizio del gioco del lotto è riservato allo Stato. Il servizio del lotto è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che lo gestisce, nell'ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dal successivo regolamento di applicazione ed esecuzione.
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