Art. 4
LEGGE 16 luglio 1982, n. 452
In vigore dal 4 ago 1982
Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-07-16;452#art-4