Art. 2

In vigore dal 31 ago 1982
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 18 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 luglio 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - BALZAMO - CAPRIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;565#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Roma il 18 maggio 1979. — Testo vigente | Portale Normativo