Protocollo
Art. 6
In vigore dal 31 ago 1982
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1. Il presente Protocollo, che forma parte integrante della Convenzione firmata a Nicosia il 24 aprile 1974, sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Nicosia al più presto possibile.
2. Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto dello Scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto per i redditi imponibili relativi a ciascun periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio 1974.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui dà diritto il presente Protocollo con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1974 e fino all'entrata in vigore del presente Protocollo, possono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Nicosia il giorno 7 ottobre 1980 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede. Il testo inglese prevarrà in caso di divergenza di interpretazione.
Per il Governo della Repubblica d'Italia
GIORGIO STEA-ANTONINI
Per il Governo della Repubblica di Cipro
CHARALAMBOS HADJIPANAYIOTO
Storico versioni
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