Convenzione

Art. 10

Dividendi

In vigore dal 31 ago 1982
. (Dividendi) 1. I dividendi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili nel modo seguente: a) per quanto concerne Cipro I dividendi pagati da una società residente di Cipro ad un residente dell'Italia sono esenti in Cipro da qualsiasi imposta applicabile ai dividendi in aggiunta all'imposta applicabile agli utili o al reddito della società; b) per quanto concerne l'Italia I dividendi pagati da una società residente dell'Italia ad un residente di Cipro sono imponibili in Italia ma l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 2. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da "quote minerarie", da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la società distributrice. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricolleghi effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 4. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-07-10;564#art-c-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo