Art. 3

In vigore dal 31 ago 1982
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 milioni annue, nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 luglio 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - ANDREATTA - ALTISSIMO - MARCORA - ROGNONI - MANNINO - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica greca sulla protezione dell'ambiente marino del Mar Ionio e delle sue zone costiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979. — Testo vigente | Portale Normativo