Art. 1
In vigore dal 31 ago 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo recante emendamento all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera, firmato a Roma il 27 agosto 1980.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;559#art-1