Art. 1

In vigore dal 29 giu 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, concernente estensione delle garanzie dello Stato per i debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti precedentemente all'inizio della procedura, con la seguente modificazione: All', al secondo comma, le parole: "possono essere garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "sono garantiti". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 giugno 1982 PERTINI SPADOLINI - MARCORA - ANDREATTA - MANNINO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, concernente estensione delle garanzie dello Stato per i debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti prima dell'inizio della procedura. — Testo vigente | Portale Normativo