Art. 1
In vigore dal 29 giu 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, concernente estensione delle garanzie dello Stato per i debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti precedentemente all'inizio della procedura, con la seguente modificazione:
All', al secondo comma, le parole: "possono essere garantiti" sono sostituite dalle seguenti:
"sono garantiti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 giugno 1982
PERTINI
SPADOLINI - MARCORA - ANDREATTA - MANNINO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-25;381#art-1