Art. 2

In vigore dal 31 ago 1982
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'accordo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 giugno 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - ANDREATTA - MARCORA - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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urn:nir:stato:legge:1982-06-17;557#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, e del protocollo addizionale, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976. — Testo vigente | Portale Normativo