Art. 2

LEGGE 10 giugno 1982, n. 348

In vigore dal 29 giu 1982
Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 giugno 1982 PERTINI SPADOLINI - DARIDA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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