Convenzione

Art. 1

In vigore dal 6 lug 1982
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI E DEI DIPLOMI RELATIVI ALL'INSEGNAMENTO SUPERIORE NEGLI STATI DELLA REGIONE EUROPA PREAMBOLO Gli Stati appartenenti alla Regione Europa, parti della presente Convenzione RICORANDO che, come constatato più volte dalla Conferenza generale dell'Unesco nelle sue risoluzioni concernenti la cooperazione europea, "lo sviluppo della cooperazione tra le Nazioni nei settori dell'educazione, della scienza, della cultura e dell'informazione, conformemente ai principi dell'Atto costitutivo dell'Unesco, ha un ruolo essenziale nel raggiungimento della pace e della comprensione internazionale", COSCIENTI degli stretti rapporti esistenti tra le proprie culture malgrado la diversità delle lingue e le differenze dei regimi economici e sociali, e desiderosi di rafforzare la loro cooperazione nei settori dell'educazione e della formazione nell'interesse del benessere e della prosperità permanente dei loro popoli RICORDANDO che gli Stati riuniti ad Helsinki hanno, nell'Atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa del 1 agosto 1975, espresso la propria intenzione di "migliorare, a condizioni reciprocamente accettabili, l'accesso all'insegnamento ed alle istituzioni culturali e scientifiche di studenti, insegnanti e scienziati degli Stati partecipanti......... in particolare......... giungendo al reciproco riconoscimento dei gradi e diplomi universitari sia, qualora necessario, per mezzo di accordi tra governi, sia tramite intese dirette tra le Università e gli altri istituti di insegnamento superiore e ricerca" e "favorendo una più esatta valutazione dei problemi relativi al raffronto e all'equivalenza dei gradi e diplomi universitari", RICORANDO che la maggior parte degli Stati contraenti hanno già concluso tra essi, allo scopo di promuovere tali obiettivi, degli accordi bilaterali o sub-regioni i relativi specificamente alla equivalenza o al riconoscimento dei diplomi; desiderosi tuttavia, pur proseguendo ed intensificando i propri sforzi sul piano bilaterale e sub-regionale, di estendere la propria cooperazione in tale settore all'insieme della regione Europa, CONVINTI che la grande diversità esistente in tale regione nei sistemi d'insegnamento superiore costituisca un'eccezionale patrimonio culturale che è opportuno salvaguardare, e desiderosi di permettere all'insieme delle proprie popolazioni di beneficiare pienamente di tale patrimonio facilitando ai cittadini di ogni Stato contraente l'accesso alle risorse dell'educazione degli altri Stati contraenti ed in particolare autorizzandoli a proseguire la loro formazione negli istituti scolastici di tali altri. Stati, CONSIDERANDO che è opportuno far ricorso, per autorizzare la ammissione ad ulteriori livelli di studio, al concetto del riconoscimento degli studi che, in una prospettiva di mobilità sia sociale che internazionale permetta di valutare il livello di formazione raggiunto tenendo conto delle conoscenze attestate dai diplomi ottenuti così come di ogni altra appropriata competenza individuale nella misura in cui essa potrà essere giudicata valida dalle competenti autorità, CONSIDERANDO che il riconoscimento effettuato dall'insieme degli Stati contraenti degli studi compiuti e dei diplomi ottenuti in uno di tali Stati ha lo scopo di accrescere la mobilità internazionale delle persone e lo scambio delle idee, delle conoscenze e delle esperienze scientifiche e tecnologiche, e che è auspicabile che gli studenti stranieri vengano accolti negli istituti di insegnamento superiore, restando inteso che il riconoscimento dei loro studi o diplomi non potrà loro conferire diritti più ampi di quelli degli studenti nazionali, CONSTATANDO che tale riconoscimento costituisce una delle condizioni necessarie 1. di permettere la migliore utilizzazione possibile dei mezzi di formazione e di educazione esistenti nei propri territori, 2. di assicurare una più ampia mobilità di insegnanti, studenti, ricercatori e professionisti, 3. di rendere meno gravose le difficoltà incontrate da chi ha ricevuto una formazione o un'educazione all'estero al momento del suo rientro nel Paese d'origine, DESIDEROSI di assicurare il più largo riconoscimento possibile agli studi ed ai diplomi tenendo conto dei principi concernenti la promozione di un'educazione permanente, la democratizzazione dell'insegnamento, l'adozione e l'applicazione di una politica dell'educazione adattata alle trasformazioni strutturali, economiche e tecniche, alle trasformazioni sociali ed al contesto culturale di ogni Paese, RISOLUTI a sanzionare ed organizzare la loro futura collaborazione in tali settori per mezzo di una convenzione che costituirà il punto di partenza di un'azione dinamica e concertata, condotta in particolare per mezzo dei meccanismi nazionali, bilaterali, subregionali e multilaterali già esistenti o la cui creazione dovesse apparire necessaria, RICORDANDO che l'obiettivo finale fissato dalla Conferenza generale dell'Unesco consiste nella "elaborazione di una convenzione internazionale sul riconoscimento e la validità dei titoli, gradi e diplomi forniti dagli istituti di insegnamento superiore e di ricerca in tutti i Paesi", HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: . 1. Ai fini della presente Convenzione si intende per "riconoscimento" di un diploma, titolo o grado dell'insegnamento superiore ottenuto all'estero, la sua accettazione, da parte delle competenti autorità di uno Stato contraente, quale attestato valido e la concessione al suo titolare dei diritti di cui beneficiano le persone in possesso di diploma, titolo o grado nazionale al quale è comparabile il diploma, titolo o grado straniero. In proposito, il riconoscimento ha il seguente significato: a) II riconoscimento di un diploma, titolo o grado allo scopo di intraprendere o proseguire studi di livello superiore, permetterà che la candidatura del titolare interessato venga presa in considerazione ai fini della sua ammissione negli istituti di insegnamento superiore e di ricerca di ogni Stato contraente, come se l'interessato stesso fosse titolare di diploma, titolo o grado paragonabile, ottenuto nello Stato contraente in questione. Tale riconoscimento non ha l'effetto di dispensare il titolare del diploma, titolo o grado straniero dal soddisfacimento delle altre condizioni che dovessero esser richieste per l'ammissione nell'istituto di insegnamento superiore o di ricerca dello Stato ricevente. b) Il riconoscimento di un diploma, titolo o grado straniero per l'esercizio di un'attività professionale costituisce il riconoscimento dell'esistenza della preparazione professionale necessaria per l'esercizio della professione di cui si tratta, senza pregiudizio, tuttavia, per i regolamenti giuridici e professionali e per le procedure in vigore negli Stati contraenti interessati. Tale riconoscimento non ha l'effetto di dispensare il titolare del diploma, titolo o grado straniero dal soddisfacimento delle altre condizioni che potrebbero esser state poste dalle competenti autorità governative o professionali, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale in questione. c) Tuttavia, il riconoscimento di un diploma, titolo o grado non dovrà conferire al suo titolare diritti, in un altro Stato contraente, più ampi di quelli di cui egli stesso beneficia nel Paese in cui tale diploma, titolo o grado gli è stato conferito. 2. Ai fini della presente Convenzione, si intende per "studi parziali" i periodi di studi o di formazione che, senza costituire un ciclo completo, siano di natura tale da apportare un significativo complemento in materia di acquisizione di conoscenze o di competenze.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376#art-c-1

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