Art. 78

LEGGE 20 maggio 1982, n. 270

In vigore dal 6 giu 1982
(Disposizioni finanziarie) All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 31.200 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 maggio 1982 PERTINI SPADOLINI - BODRATO - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270#art-78

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo