Art. 42
LEGGE 20 maggio 1982, n. 270
In vigore dal 6 giu 1982
(Insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del
titolo di studio prescritto ed insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali)
Agli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti l'arte statali, ivi compresi quelli delle libere attività complementari, i quali non siano in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, si applicano le disposizioni di cui al precedente , commi secondo, terzo, quarto e quinto.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti di libere attività complementari contemplati dall' dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980.
Le disposizioni di cui al precedente , commi secondo e terzo, si applicano anche agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali.
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