Art. 27
LEGGE 20 maggio 1982, n. 270
In vigore dal 2 ago 1984
(Insegnanti supplenti della scuola materna statale)
Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al 1 settembre 1981 nonchè gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva de 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, a sensi del precedente .
Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980
1980-81 o 1981-82
, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolti un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola materna statale,
nel settennio antecedente alla data del 1 settembre 1982
, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.
Gli insegnanti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente .
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.
È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-05-20;270#art-27