Art. 2
In vigore dal 13 mag 1982
Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1-ter aggiunto al decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, con la legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, è fissato al 13 marzo 1984.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione dell'articolo 1-ter aggiunto al decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, con la legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, come sopra modificata, si applica anche agli alcoli diversi dall'alcole etilico ed alle loro miscele.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 maggio 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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