Art. 2

LEGGE 6 maggio 1982, n. 221

In vigore dal 23 mag 1982
All'onere, valutato in lire 65 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982 si provvede a carico del Fondo per la mobilità della manodopera, le cui disponibilità sono corrispondentemente integrate con le modalità stabilite nel secondo comma dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 maggio 1982 PERTINI SPADOLINI - DI GIESI - MARCORA - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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