Art. 27

LEGGE 3 maggio 1982, n. 203

In vigore dal 6 mag 1982
(Riconduzione all'affitto) Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici.
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