Art. 2
In vigore dal 1 mag 1982
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nonché i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-29;187#art-2