Art. 2

In vigore dal 1 mag 1982
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nonché i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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