Art. 1
In vigore dal 28 mag 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo addizionale alla convenzione europea del 13 dicembre 1968, di cui alla legge 12 aprile 1973, n. 222, di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione, sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottato a Strasburgo il 10 maggio 1979.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-28;244#art-1