Art. 2

In vigore dal 11 giu 1982
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 18 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - MANNINO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;284#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Varsavia il 3 luglio 1974, con scambio di note firmate a Varsavia il 6 giugno 1979. — Testo vigente | Portale Normativo